Decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 28 dicembre 2006.
 
Testo del decreto-legge
Testo del decreto-legge
comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica
Proroga di termini previsti da disposizioni legislative.

Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni diverse.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
        Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
        Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di provvedere alla proroga di termini previsti da disposizioni legislative, al fine di consentire una più concreta e puntuale attuazione dei correlati adempimenti, nonché di conseguire riduzioni di spesa per le pubbliche amministrazioni;
        Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 dicembre 2006;
        Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
emana

il seguente decreto-legge:
Articolo 5.
(Proroga di termini in materia ambientale).
Articolo 5.
(Proroga di termini in materia ambientale).
        1. Il termine di cui all'articolo 20, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, è prorogato fino alla data di adozione dei provvedimenti attuativi di cui agli articoli 13, comma 8, e 15, comma 1, del medesimo decreto legislativo e, comunque, non oltre il 30 giugno 2007.         1. Identico.
        2. Il comma 1 dell'articolo 52 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è sostituito dal seguente:         2. Identico.
        «1. Fatto salvo quanto disposto dagli articoli 49 e 50, la parte seconda del presente decreto entra in vigore il 31 luglio 2007.».
          2-bis. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
              a) all'articolo 224, comma 2, le parole: «Entro dodici mesi» sono sostituite dalle seguenti: «Entro ventiquattro mesi»;
              b) all'articolo 235, comma 17, primo periodo, le parole: «Entro centottanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «Entro ventiquattro mesi»;
              c) all'articolo 236, comma 2, primo periodo, le parole: «Entro centottanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «Entro ventiquattro mesi».